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Ordinanza — n. 35013/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35013/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35013/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAROBINA ANTONIO nato a TORINO il 05/07/1982 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; RITENUTO IN FATTQE CONSIDERATO IN.DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 27 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Torino, emessa in data 21 febbraio 2020, nei confronti di Antonio Larobina, condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche e inconferenti, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35013/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 giugno 2023.

Parole chiave

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esame di cassazione controllo della commisurazione della pena decisione incidentale impugnabile revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAROBINA ANTONIO nato a TORINO il 05/07/1982 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; RITENUTO IN FATTQE CONSIDERATO IN.DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 27 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Torino, emessa in data 21 febbraio 2020, nei confronti di Antonio Larobina, condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche e inconferenti, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 giugno 2023.