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Ordinanza — n. 35009/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35009/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35009/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATHANE ABDELALI nato il 01/06/1987 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; La Corte di appello di Torino, con sentenza del 16 dicembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Alessandria, emessa in data 7 ottobre 2021, nei confronti di Abdelali Fathane, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. Considerate che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di trattamento sanzionatorio, è privo di specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 3 sulla dosimetria della sanzione inflitta, ove la Corte territoriale ha confermato la pena irrogata, già individuata in misura corrispondente al minimo edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

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Ordinanza — n. 35009/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56 e 629 cod. pen. Considerate che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di trattamento sanzionatorio, è privo di specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 3 sulla dosimetria della sanzione inflitta, ove la Corte territoriale ha confermato la pena irrogata, già individuata in misura corrispondente al minimo edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Parole chiave

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riscossione di pene pecuniarie errore nella commisurazione della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva commisurazione della pena per traffico di stupefacenti modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATHANE ABDELALI nato il 01/06/1987 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 16 dicembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Alessandria, emessa in data 7 ottobre 2021, nei confronti di Abdelali Fathane, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. Considerate che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di trattamento sanzionatorio, è privo di specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 3 sulla dosimetria della sanzione inflitta, ove la Corte territoriale ha confermato la pena irrogata, già individuata in misura corrispondente al minimo edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 giugno