Ordinanza — n. 35002/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL ROSSO GIANFRANCO nato a MOLFETTA il 04/07/1988 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; La Corte di appello di Bari, con sentenza del 20 gennaio 2022, riformando la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani, emessa in data 22 febbraio 2021, nei confronti di Gianfranco Del Rosso, ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo b) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione al concorso nel reato di rapina di cui al capo a). Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, non scandite dalla puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e dall'indicazione degli elementi di fatto a sostegno delle censure e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 114 cod. pen, art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35002/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, non scandite dalla puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e dall'indicazione degli elementi di fatto a sostegno delle censure e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL ROSSO GIANFRANCO nato a MOLFETTA il 04/07/1988 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 20 gennaio 2022, riformando la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani, emessa in data 22 febbraio 2021, nei confronti di Gianfranco Del Rosso, ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo b) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione al concorso nel reato di rapina di cui al capo a). Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, non scandite dalla puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e dall'indicazione degli elementi di fatto a sostegno delle censure e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 giug