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Ordinanza — n. 35001/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity and procedural non-compliance regarding recidivism and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35001/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of concrete specificity in the first two grounds and procedural non-compliance in the third. The appellant challenged the conviction for receiving stolen goods and the sentence length, arguing insufficient evidence of subjective intent and excessive punishment. The court rejected these claims as unfounded based on established case law regarding indirect proof of intent and the adequacy of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The appeal must be specific and self-sufficient, and grounds not previously raised as appeal grounds are inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity procedural inadmissibility receiving stolen goods subjective intent procedural non-compliance attenuazione della pena altri capi d'accusa partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
284160), non è stato previamente dedotto come motivo di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 28 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Livorno, emessa in data 21 marzo 2016, nei confronti di Domingo Di Noto, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 712 cod. pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancanza di prova dell'elemento soggettivo della ricettazione e, conseguentemente, la mancata riqualificazione del fatto nel meno grave reato di cui all'art. 712 cod.
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 28 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Livorno, emessa in data 21 marzo 2016, nei confronti di Domingo Di Noto, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 712 cod. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancanza di prova dell'elemento soggettivo della ricettazione e, conseguentemente, la mancata riqualificazione del fatto nel meno grave reato di cui all'art. 712 cod.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017
pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv.
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023
pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità e autosufficienza (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv.
Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021
(Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep.
Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018
Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NOTO DOMINGO nato a CECINA il 16/09/1994 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 28 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Livorno, emessa in data 21 marzo 2016, nei confronti di Domingo Di Noto, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancanza di prova dell'elemento soggettivo della ricettazione e, conseguentemente, la mancata riqualificazione del fatto nel meno grave reato di cui all'art. 712 cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120;

Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente, senza che ciò costituisca un vulnus alle guarentigie difensive (si veda pag. 3 sul dolo, correttamente desunto dall'omessa spiegazione sull'origine del possesso); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si critica l'eccessività della pena, anche in ragione del mancato riconoscimento della ricettazione di particolare tenuità e delle attenuanti generiche, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, emerge la presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243) ed esente da criticità giustificative (si veda pag. 2 sulla congruità della pena, individuata in misura inferiore alla media edittale prevista per la già riconosciuta ipotesi attenuata, nonché sul diniego delle generiche per la rilevanza della negativa capacità a delinquere dell'imputato, correttamente desunta dal comportamento successivo del reo, non collaborativo ed ostinato); osservato che il terzo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità e autosufficienza (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160), non è stato previamente dedotto come motivo di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773;

Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

•Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese. processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci