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Ordinanza — n. 34999/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete specificity in legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34999/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Daniel Myrtaj inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's sentencing regarding specific criminal charges and mitigating circumstances, arguing for a different legal characterization of the facts. The court rejected these claims because they lacked concrete specificity and merely sought to re-evaluate evidence without identifying specific procedural errors.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 62 c.p.: Appeals lacking concrete specificity regarding the distortion of procedural emergencies are inadmissible as they tend to prefigure a new factual reconstruction rather than correct specific judicial errors.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of concrete specificity criminal procedure appeal re-evaluation of evidence procedural errors court costs criminal sentencing tentata truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 62 c.p.
Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la mancata riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo b) dell'imputazione nel reato di cui all'art. 624 cod.
Art. 110 cod. pen.
Art. 56 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la mancata riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo b) dell'imputazione nel reato di cui all'art. 624 cod. pen. ed il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.
Art. 648 cod. pen.
Art. 337 cod. pen.
Art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
ed all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110.
art. 624 cod. pen
Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la mancata riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo b) dell'imputazione nel reato di cui all'art. 624 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng
277758); osservato che, infatti, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv.
Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Borriello
277594; Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Borriello, Rv.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MYRTAJ DANIEL ( CUI 062AS4X) nato il 22/04/2002 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 16 settembre 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, emessa in data 25 gennaio 2022, nei confronti di Daniel Myrtaj, ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56 - 624, 648, 337 cod. pen. ed all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la mancata riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo b) dell'imputazione nel reato di cui all'art. 624 cod. pen. ed il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); osservato che, infatti, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594; Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Borriello, Rv. 270301), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pag. 7 sull'inattendibilità delle dichiarazioni confessorie, tardive ed artatamente pianificate, del reo e pag. 8 sul valore non irrisorio dell'autocarro ricettato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20