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Ordinanza — n. 34997/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34997/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34997/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GELOSO ANGELO nato a PALERMO il 25/11/1991 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 22 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, emessa in data 9 luglio 2021, nei confronti di Angelo Geloso, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 633 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 54, 131-bis e 62-bis cod. pen., è privo dei requisiti di specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520;

Regesto Legislator

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art. 633 cod. pen; Ordinanza — n. 34997/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 633 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 54, 131-bis e 62-bis cod. pen., è privo dei requisiti di specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520;

Parole chiave

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legge sugli alloggi alloggio insalubre immobile occupato violazione di domicilio crisi degli alloggi accesso al fondo

Disposizioni normative citate

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art. 633 cod. pen
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 22 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, emessa in data 9 luglio 2021, nei confronti di Angelo Geloso, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 633 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GELOSO ANGELO nato a PALERMO il 25/11/1991 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 22 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, emessa in data 9 luglio 2021, nei confronti di Angelo Geloso, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 633 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 54, 131-bis e 62-bis cod. pen., è privo dei requisiti di specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520;

Sez. 2, n. 28067 del 26/03/2015, Antonuccio, Rv. 264560; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pag. 2 sulla non transitorietà e non inevitabilità del pericolo; pag. 3 sulla non particolare tenuità dell'offesa in ragione della perdurante occupazione; pag. 4 sulla rilevante gravità del reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 giu