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Ordinanza — n. 34996/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34996/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34996/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIZZOTTO FILIPPO MAURIZIO nato a PALERMO il 16/06/1972 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 7 luglio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, emessa in data 17 giugno 2020, nei confronti di Filippo Maurizio Polizzotto, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del fatto nel meno grave reato di cui all'art. 624 cod. pen., è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 624 cod. pen, art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34996/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del fatto nel meno grave reato di cui all'art. 624 cod. pen., è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione della pena assenza di caso di rigore allegazioni insufficientemente motivate condono delle spese procedurali censure tardive

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 7 luglio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, emessa in data 17 giugno 2020, nei confronti di Filippo Maurizio Polizzotto, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 624 cod. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del fatto nel meno grave reato di cui all'art. 624 cod.
art. 581 cod. proc. pen
2 sull'inattendibilità delle dichiarazioni confessorie ); osservato che le ulteriori doglianze, in punto di penale responsabilità, sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIZZOTTO FILIPPO MAURIZIO nato a PALERMO il 16/06/1972 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 7 luglio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, emessa in data 17 giugno 2020, nei confronti di Filippo Maurizio Polizzotto, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del fatto nel meno grave reato di cui all'art. 624 cod. pen., è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 2 sull'inattendibilità delle dichiarazioni confessorie ); osservato che le ulteriori doglianze, in punto di penale responsabilità, sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si critica il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è privo di specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615), dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 3 sulla non speciale tenuità del danno ); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e ,condanna il ricorrente al pagamento delle, spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis