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Ordinanza — n. 34992/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34992/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34992/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC PAOLO nato a PALMANOVA il 13/03/1977 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 13 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Rovigo, emessa in data 10 novembre 2020, nei confronti di Paolo Hudrovic, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 493-ter e 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'eccessività della pena, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 4 sulla conferma della sanzione individuata dal primo giudice)- rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34992/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 493-ter e 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'eccessività della pena, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 4 sulla conferma della sanzione individuata dal primo giudice)- rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Parole chiave

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abuso di carte-chèques traffico dei pagamenti mezzo di pagamento truffa in materia di credito usurpazione d'identità credito al consumo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC PAOLO nato a PALMANOVA il 13/03/1977 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 13 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Rovigo, emessa in data 10 novembre 2020, nei confronti di Paolo Hudrovic, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 493-ter e 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'eccessività della pena, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 4 sulla conferma della sanzione individuata dal primo giudice)- rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 giugno