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Ordinanza — n. 34989/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34989/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34989/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTA GABRIELE nato a BITONTO il 26/06/1985 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; La Corte di appello di Bari, con sentenza del 10 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Bari, emessa in data 21 novembre 2019, nei confronti di Gabriele Botta, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio ed il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, degli elementi di fatto a sostegno delle censure e dei correlati riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34989/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio ed il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, degli elementi di fatto a sostegno delle censure e dei correlati riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112;

Parole chiave

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violazione grave delle norme della circolazione prove acquisite illegalmente stato difettoso del veicolo imputazione di furto guida nonostante revoca della patente uso di veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 10 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Bari, emessa in data 21 novembre 2019, nei confronti di Gabriele Botta, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che il ricorso, con il quale si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio ed il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.
art. 581 cod. proc. pen
pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTA GABRIELE nato a BITONTO il 26/06/1985 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 10 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Bari, emessa in data 21 novembre 2019, nei confronti di Gabriele Botta, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio ed il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, degli elementi di fatto a sostegno delle censure e dei correlati riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112;

Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264879); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 giugno