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Ordinanza — n. 34984/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34984/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34984/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PICCOLO RAFFAELLA nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 01/12/1971 FERRO ERNESTO nato a MADDALONI il 12/01/1973 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 26-5095/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi, non esplicitanti alcuna critica argomentata all'apparato motivazionale della sentenza impugnata, né alcuna fondata violazione della legge penale, sostanziale o processuale. 1.1. In particolare, alcun accenno si legge nei motivi di ricorso circa l'argomentare della Corte in ordine alla specifica fattispecie portata al suo esame con i mortivi di gravame spesi nel merito: competenza territoriale in tema di frode assicurativa, art. 642 cod. pen. e accertamento della responsabilità fondato su dati documentali e dichiarativi. Talchè il ricorso appare privo della necessaria specificità richiesta a pena di inammissibilità dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 642 cod. pen; Ordinanza — n. 34984/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2023.

Parole chiave

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frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione contenzioso dell'assicurazione invalidità decisione giustificata dell'assicuratore incompetenza territoriale allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 642 cod. pen
In particolare, alcun accenno si legge nei motivi di ricorso circa l'argomentare della Corte in ordine alla specifica fattispecie portata al suo esame con i mortivi di gravame spesi nel merito: competenza territoriale in tema di frode assicurativa, art. 642 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PICCOLO RAFFAELLA nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 01/12/1971 FERRO ERNESTO nato a MADDALONI il 12/01/1973 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 26-5095/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi, non esplicitanti alcuna critica argomentata all'apparato motivazionale della sentenza impugnata, né alcuna fondata violazione della legge penale, sostanziale o processuale. 1.1. In particolare, alcun accenno si legge nei motivi di ricorso circa l'argomentare della Corte in ordine alla specifica fattispecie portata al suo esame con i mortivi di gravame spesi nel merito: competenza territoriale in tema di frode assicurativa, art. 642 cod. pen. e accertamento della responsabilità fondato su dati documentali e dichiarativi. Talchè il ricorso appare privo della necessaria specificità richiesta a pena di inammissibilità dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen..

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2023.