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Ordinanza — n. 34983/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34983/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34983/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORDO JONATHAN nato a MONZA il 31/08/1997 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; CONSIDERATO IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza del 30 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Monza, emessa in data 11 gennaio 2021, nei confronti di Jonathan Tordo, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 624 e 612 cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto, a fronte della corretta sussunzione del fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen. (si vedano pagg. 2 e 3 sul reato complesso), il ricorrente insiste in punto di qualificazione giuridica, basandosi su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel presente giudizio (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Regesto Legislator

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art. 628 cod. pen; Ordinanza — n. 34983/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 628 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 624 e 612 cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto, a fronte della corretta sussunzione del fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen. (si vedano pagg. 2 e 3 sul reato complesso), il ricorrente insiste in punto di qualificazione giuridica, basandosi su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel presente giudizio (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Parole chiave

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momento del reato gravi addebiti penali maggiore età penale accertamento dei fatti determinante nel tempo ritardo ingiustificato dell'azione penale circostanza aggravante

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod. pen
CONSIDERATO IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza del 30 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Monza, emessa in data 11 gennaio 2021, nei confronti di Jonathan Tordo, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORDO JONATHAN nato a MONZA il 31/08/1997 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza del 30 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Monza, emessa in data 11 gennaio 2021, nei confronti di Jonathan Tordo, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 624 e 612 cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto, a fronte della corretta sussunzione del fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen. (si vedano pagg. 2 e 3 sul reato complesso), il ricorrente insiste in punto di qualificazione giuridica, basandosi su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel presente giudizio (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 giugno