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Ordinanza — n. 34980/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34980/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34980/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA LUCA nato a LUCCA il 23/07/1980 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 10 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Lucca, emessa il 12 dicembre 2017, nei confronti di Luca Piazza, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo, è privo di specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 34980/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo, è privo di specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez.

Parole chiave

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sanzione sostitutiva motivi di cassazione adeguamento della pena pena pecuniaria sospesa remissione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 10 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Lucca, emessa il 12 dicembre 2017, nei confronti di Luca Piazza, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA LUCA nato a LUCCA il 23/07/1980 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 10 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Lucca, emessa il 12 dicembre 2017, nei confronti di Luca Piazza, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo, è privo di specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 4 sulla prova del dolo, anche eventuale, logicamente desunta dalle dichiarazioni confessorie alla vittima, dall'inattendibile spiegazione circa l'origine del possesso e, in ogni caso, dall'accettazione del rischio circa la provenienza delittuosa del bene alla luce delle circostanze dell'acquisto); ritenuto che il secondo motivo, 'con il quale si censura la mancata sostituzione della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, non è proponibile, per la prima volta, nel giudizio di cassazione in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716;

Sez. 4, n. 56314 del 28/11/2018, Amagliani, Rv. 274768), l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive costituisce una questione di fatto, estranea al sindacato del giudizio di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,