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Ordinanza — n. 34978/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34978/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34978/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSI MASSIMILIANO nato a TIVOLI il 14/05/1974 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20 dicembre 2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Tivoli, pronunciata il 26 aprile 2022, che aveva condannato Ambrosi Massimiliano alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentata estorsione e rapina. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante del risarcimento del danno, è manifestamente infondato, poiché ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.

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Ordinanza — n. 34978/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante del risarcimento del danno, è manifestamente infondato, poiché ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.

Parole chiave

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restituzione di prestazioni complementari quantificazione del torto morale risarcimento alle vittime di reati restitutio in integrum restituzione della garanzia restituzione dei conferimenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSI MASSIMILIANO nato a TIVOLI il 14/05/1974 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20 dicembre 2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Tivoli, pronunciata il 26 aprile 2022, che aveva condannato Ambrosi Massimiliano alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentata estorsione e rapina. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante del risarcimento del danno, è manifestamente infondato, poiché ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.

è necessario che il colpevole abbia provveduto, prima del giudizio, alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva (Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793 - 01), inoltre il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale, e la valutazione della sua congruità è rimessa all'apprezzamento del giudice (Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini e altri, Rv. 254880 - 01); osservato che, nella specie, la Corte territoriale, a pagina 6, ha congruamente respinto la richiesta di applicazione della suddetta attenuante in quanto la mera restituzione della somma sottratta, peraltro intervenuta quando l'imputato si trovava presso la Stazione dei Carabinieri con l'evidente timore di essere perquisito, non costituiva risarcimento integrale del danno, secondo il richiamato orientamento della giurisprudenza di questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 giugno 2023 Il Consiglie tensore Il