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Ordinanza — n. 34971/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34971/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34971/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGIANO SALVATORE nato a NAPOLI il 03/02/1961 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 10 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata, pronunciata il 3 marzo 2020, che aveva condannato Cangiano Salvatore alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata truffa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione della sentenza impugnata, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34971/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione della sentenza impugnata, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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contraffazione di merci pratiche commerciali ingannevoli accuse di truffa inganno sull'identità uso di un documento falso reticenza dolosa dei difetti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGIANO SALVATORE nato a NAPOLI il 03/02/1961 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 10 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata, pronunciata il 3 marzo 2020, che aveva condannato Cangiano Salvatore alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata truffa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione della sentenza impugnata, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., poiché a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta che, per disattenderle, ha adeguatamente analizzato le doglianze difensive oggetto di appello (si veda, in particolare, pag. 4 sugli artifizi posti in essere dall'imputato, ove emerge che quest'ultimo, qualificandosi come rappresentante della ditta eangiano, fornendo un biglietto da visita della ditta, aveva indotto in errore la p.o. in relazione alle caratteristiche del generatore di corrente elettrico e sul prezzo dello stesso, spacciandolo di marca Lambardini e chiedendo un prezzo minore rispetto a quello di mercato / affermando che si trattava di una rimanenza in magazzino mentre consisteva in un generatore portatile di fabbricazione cinese), il ricorrente si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 giugno 2023 Il Consiglier tensore Il P