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Ordinanza — n. 34962/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34962/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34962/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHIDAK NAJIB nato il 09/04/2000 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 27 settembre 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, pronunciata il 26 maggio 2022, che aveva condannato Ahidak Najib alla pena ritenuta di giustizia per più reati di rapina semplice e aggravata, lesioni personali aggravate e furto con strappo, ha escluso la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto nei confronti di persona ultrasessantacinquenne di cui al capo 1), confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in ordine ai singoli aumenti di pena per i reati satellite dovuti al riconoscimento del vincolo della continuazione, è manifestamente infondato poiché questa Corte ha precisato che, in tema di reato continuato, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen, art. 132 cod. pen; Ordinanza — n. 34962/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in ordine ai singoli aumenti di pena per i reati satellite dovuti al riconoscimento del vincolo della continuazione, è manifestamente infondato poiché questa Corte ha precisato che, in tema di reato continuato, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

Parole chiave

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reati seriali reiterazione di reati penali commisurazione della pena per rapina reati penali reati sessuali gravi criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
art. 132 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHIDAK NAJIB nato il 09/04/2000 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 27 settembre 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, pronunciata il 26 maggio 2022, che aveva condannato Ahidak Najib alla pena ritenuta di giustizia per più reati di rapina semplice e aggravata, lesioni personali aggravate e furto con strappo, ha escluso la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto nei confronti di persona ultrasessantacinquenne di cui al capo 1), confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in ordine ai singoli aumenti di pena per i reati satellite dovuti al riconoscimento del vincolo della continuazione, è manifestamente infondato poiché questa Corte ha precisato che, in tema di reato continuato, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01, Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01), il giudice di merito, infatti, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01). Pertanto, in aderenza al suddetto principio, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che l'aumento totale di anni uno di reclusione ed euro 1200 di multa per i sei reati satellite non poteva ritenersi sproporzionato o incongruo data la natura violenta e prevaricatrice delle condotte ascritte all'imputato, «poste in essere in modo seriale, in un contesto temporale ristretto e con modalità pressocché identiche che danno conto di una preordinazione e di una certa scaltrezza nell'esecuzione dei vari colpi, posti in essere dopo aver adeguatamente individuato le vittime facilmente aggredibili o vulnerabili», tali da denotare una certa preordinazione e abilità nel commettere i delitti in contestazione (pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 giugno 2023 Il Consiglie