Italian Court dismisses appeal against recidivism and sentencing balance as manifestly unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Borrelli inadmissible, upholding the lower court's confirmation of his conviction for crimes against property. The appellant argued that the recognition of recidivism was illogical and that the sentencing balance was arbitrary, but the court found these claims unsupported by law. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's reasoning was sufficiently argued and not the result of mere arbitrium.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60, 62, 64, 69, 110, 628, 648 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that appeals challenging the recognition of recidivism or the sentencing balance are inadmissible if the lower court's reasoning is logical and supported by sufficient argumentation, avoiding mere arbitrium.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI SALVATORE nato a NAPOLI il 25/11/1971 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 6 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Rimini, emessa in data 19 novembre 2020, nei confronti di Salvatore Borrelli, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110, 628 e 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il riconoscimento della recidiva contestata per essere la motivazione illogica e contraddittoria, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito, lungi dall'omettere una qualsiasi valutazione circa l'accentuata colpevolezza e la maggiore pericolosità del reo, hanno ampiamente motivato sul punto con corretti argomenti giuridici (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419), indicando l'accentuata pericolosità sociale del reo che, successivamente alla commissione di plurimi e specifici reati contro il patrimonio, realizzava una nuova condotta illecita, organizzata in maniera professionale, così risultando indifferente alla risposta sanzionatoria delle precedenti condanne e dimostrando una maggiore pericolosità e capacità a delinquere (si vedano pagg. 2 e 3); ritenuto che il secondo motivo, in punto di bilanciamento tra le opposte circostanze, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contado, kv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 e Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02), secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente argomentazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nella specie ove la Corte territoriale ha ritenuto di non poter valutare come prevalenti le circostanze attenuanti in ragione della benevola concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di primo grado a fronte delle duplici, gravi e rilevantissime circostanze aggravanti (si veda pag. 3 sul bilanciamento); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis