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Ordinanza — n. 34953/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34953/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34953/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAUDICE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 27/01/1980 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 25 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Napoli, pronunciata il 21 febbraio 2022, che aveva condannato Paudice Giuseppe alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen. e art. 5, comma 4, I. n. 110/1975. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge processuale e il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato, poiché secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01), nella specie la mera asserzione in ordine al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., contenuta nel motivo di appello in cui si invocava l'applicazione di quella di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., è affetta da inammissibilità originaria e, pertanto, la doglianza con cui si lamenta l'omessa motivazione in relazione a un motivo di appello inammissibile è inammissibile anch'essa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34953/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen. e art. 5, comma 4, I. n. 110/1975. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge processuale e il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato, poiché secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01), nella specie la mera asserzione in ordine al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., contenuta nel motivo di appello in cui si invocava l'applicazione di quella di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., è affetta da inammissibilità originaria e, pertanto, la doglianza con cui si lamenta l'omessa motivazione in relazione a un motivo di appello inammissibile è inammissibile anch'essa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di rigore modificazione delle conclusioni
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAUDICE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 27/01/1980 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 25 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Napoli, pronunciata il 21 febbraio 2022, che aveva condannato Paudice Giuseppe alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen. e art. 5, comma 4, I. n. 110/1975. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge processuale e il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato, poiché secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01), nella specie la mera asserzione in ordine al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., contenuta nel motivo di appello in cui si invocava l'applicazione di quella di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., è affetta da inammissibilità originaria e, pertanto, la doglianza con cui si lamenta l'omessa motivazione in relazione a un motivo di appello inammissibile è inammissibile anch'essa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 giugno 2023 Il Consigliere tensore Il President