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Ordinanza — n. 34952/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34952/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34952/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUZZIN KEVIN nato a UDINE il 23/09/1994 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 5 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Gorizia, pronunciata il 17 novembre 2021, che aveva condannato Buzzin Kevin alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 628, comma 2, cod. pen. (capo A), 624- bis cod. pen. (capo B) e di cui all'art. 4, I. n. 100 del 1975 (capo C). Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge ekli motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, poiché / secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693-01), come avvenuto nel caso di specie in cui la Corte territoriale ha dato motivatamente conto degli elementi alla stregua dei quali non è stato riconosciuto il beneficio de quo, indicando i numerosi e gravi precedenti; l'assenza di elementi favorevoli o positivi; ed infine, non essendo affatto condivisibile la tesi della sostanziale inoffensività del fatto perorata dalla difesa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34952/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Per giunta, considerato che in virtù della «previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 in regime di equivalenza con l'aggravante» il giudice di merito è partito da una pena base prossima al minimo edittale (...) la pena inflitta dal primo giudice è tutt'altro che eccessiva (pagg. 8-9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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rapina qualificata prove acquisite illegalmente dubbio circa il carattere di infrazione identificazione credibile altri capi d'accusa istruzione penale per appropriazione indebita
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUZZIN KEVIN nato a UDINE il 23/09/1994 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 5 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Gorizia, pronunciata il 17 novembre 2021, che aveva condannato Buzzin Kevin alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 628, comma 2, cod. pen. (capo A), 624- bis cod. pen. (capo B) e di cui all'art. 4, I. n. 100 del 1975 (capo C). Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge ekli motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, poiché / secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693-01), come avvenuto nel caso di specie in cui la Corte territoriale ha dato motivatamente conto degli elementi alla stregua dei quali non è stato riconosciuto il beneficio de quo, indicando i numerosi e gravi precedenti; l'assenza di elementi favorevoli o positivi; ed infine, non essendo affatto condivisibile la tesi della sostanziale inoffensività del fatto perorata dalla difesa.

Per giunta, considerato che in virtù della «previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 in regime di equivalenza con l'aggravante» il giudice di merito è partito da una pena base prossima al minimo edittale (...) la pena inflitta dal primo giudice è tutt'altro che eccessiva (pagg. 8-9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 giugno 2023 Il Consigliere tensore Il Pr