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Ordinanza — n. 34950/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34950/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34950/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: UNGUREANU TEODORA nata il 27/07/1979 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 10 gennaio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento, pronunciata il 22 marzo 2021, che aveva condannato Ungureanu Teodora alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla mancata derubricazione del fatto di reato nell'ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen. risulta finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, è manifestamente infondato perché, tenuto conto della circostanza per cui la giustificazione fornita dall'imputata sulla lecita provenienza dei beni trovati nella sua disponibilità non è stata ritenuta credibile, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto.

Regesto Legislator

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art. 712 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 34950/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648, comma 4, cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla mancata derubricazione del fatto di reato nell'ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen. risulta finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, è manifestamente infondato perché, tenuto conto della circostanza per cui la giustificazione fornita dall'imputata sulla lecita provenienza dei beni trovati nella sua disponibilità non è stata ritenuta credibile, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto.

Parole chiave

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inutilizzabilità delle prove illecite eccezione di illegalità ricettazione istruzione penale per appropriazione indebita causa legittima prova dell'indigenza

Disposizioni normative citate

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art. 712 cod. pen
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla mancata derubricazione del fatto di reato nell'ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
248265); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: UNGUREANU TEODORA nata il 27/07/1979 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 10 gennaio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento, pronunciata il 22 marzo 2021, che aveva condannato Ungureanu Teodora alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla mancata derubricazione del fatto di reato nell'ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen. risulta finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, è manifestamente infondato perché, tenuto conto della circostanza per cui la giustificazione fornita dall'imputata sulla lecita provenienza dei beni trovati nella sua disponibilità non è stata ritenuta credibile, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto.

Del resto, la Corte di cassazione ha più volte affermato che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell'imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2 n. 25756 del 11/6/2008, Nardino, Rv. 241458; sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen. reitera profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte d'appello, è altresì manifestamente infondato, poiché ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr.

Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044), e nella specie la Corte territoriale ha evidenziato, con motivazione adeguata e non illogica, che «le plurime violazioni della medesima norma» e «i motivi a delinquere, esclusivamente fondati, all'evidenza, su una mera intenzione predatoria finalizzata alla locupletazione di un profitto in danno della vittima» non consentivano di qualificare il fatto come di particolare tenuità (pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 giugno 2023 Il Cons sten