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Ordinanza — n. 34949/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34949/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34949/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANCIMINO CARMEN nata a RIBERA il 15/10/1992 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 22 aprile 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Palermo, pronunciata il 7 ottobre 2020, che aveva condannato Ciancimino Carmen alla pena di giustizia per il reato di estorsione. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di estorsione in luogo al reato di truffa finisce per risolversi non già nella contestazione di un errore "di diritto" quanto alla riconducibilità del fatto, come ricostruito dai giudici di merito, ad una piuttosto che all'altra ipotesi di reato, bensì nella deduzione, non consentita in questa sede di legittimità, della erroneità della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, precisando che alla luce dell'intero compendio probatorio ed in particolare, dalla denuncia della p.o., emerge il considerevole effetto intimidatorio delle minacce proferite dalla imputata -avvalorato anche dalla sua personalità e dei precedenti dei quali risulta gravata - che hanno determinato la persona offesa all'atto di diposizione patrimoniale (pagg. 3-4); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla recidiva e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti è manifestamente infondato: per un verso, avendo la Corte d'appello congruamente motivato l'applicazione della prima alla luce, non soltanto «dei precedenti a carico dell'imputata», ma anche della «maggiore attitudine a delinquere dell'imputata, dettata proprio dal contesto in cui il proposito criminoso è stato ostinatamente perseguito, ovvero quello carcerario»; per altro verso, non essendo le seconde previamente dedotte conne motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva, poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (v.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34949/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; v. anche Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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estorsione minaccia nel diritto penale azione legale a scopo intimidatorio reato di coazione reati violenti timore
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANCIMINO CARMEN nata a RIBERA il 15/10/1992 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 22 aprile 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Palermo, pronunciata il 7 ottobre 2020, che aveva condannato Ciancimino Carmen alla pena di giustizia per il reato di estorsione. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di estorsione in luogo al reato di truffa finisce per risolversi non già nella contestazione di un errore "di diritto" quanto alla riconducibilità del fatto, come ricostruito dai giudici di merito, ad una piuttosto che all'altra ipotesi di reato, bensì nella deduzione, non consentita in questa sede di legittimità, della erroneità della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, precisando che alla luce dell'intero compendio probatorio ed in particolare, dalla denuncia della p.o., emerge il considerevole effetto intimidatorio delle minacce proferite dalla imputata -avvalorato anche dalla sua personalità e dei precedenti dei quali risulta gravata - che hanno determinato la persona offesa all'atto di diposizione patrimoniale (pagg. 3-4); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla recidiva e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti è manifestamente infondato: per un verso, avendo la Corte d'appello congruamente motivato l'applicazione della prima alla luce, non soltanto «dei precedenti a carico dell'imputata», ma anche della «maggiore attitudine a delinquere dell'imputata, dettata proprio dal contesto in cui il proposito criminoso è stato ostinatamente perseguito, ovvero quello carcerario»; per altro verso, non essendo le seconde previamente dedotte conne motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva, poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (v.

Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; v. anche Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 giugno 2023 Il Consiglie Es