Italian court dismisses appeal for lack of specific criticism regarding sentencing mitigation application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of concrete specificity in the applicant's arguments. The appellant complained about the non-application of general mitigating circumstances, but the appellate court had already thoroughly addressed these points without granting them precedence over recidivism. Consequently, the court ruled that the appeal merely reproduced previously rejected criticisms without new legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 cod. pen., comma quarto; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity and merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA SALVATORE nato a POMPEI il 24/03/1989 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; o
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 21 giugno 2022, ha confermato la decisione del GUP del Tribunale di Bologna, emessa il 20 maggio 2021, nei confronti di Salvatore Arena, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il concorso in più episodi di reati di rapina, in forma tentata e consumata. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e, in particolare, in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, è privo di concreta specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521) è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello, la quale ha affermato che il divieto di prevalenza di cui all'art. 69 cod. pen., comma quarto, cod. pen. osta alla valutazione delle circostanze attenuanti, concesse con la sentenza impugnata, come prevalenti sulla recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale applicata dal GUP; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6