Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds violating specific statutory requirements for criminal appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Fantauzzi Stefano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for receiving stolen goods, arguing the lower court erred in assigning criminal responsibility and failed to properly mitigate the sentence. The court rejected these claims as they were too generic, citing specific facts and legal reasoning required by the Criminal Procedure Code, and found the sentencing within the judge's discretionary authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Art. 648, quarto comma cod. pen.; Art. 132 e 133 cod. pen.: Appeals must specify grounds with precise factual and legal elements; generic complaints violate statutory requirements and lack merit regarding sentencing discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANTAUZZI STEFANO nato a ROMA il 16/07/1984 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 14 novembre 2022, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, il 24 maggio 2019, nei confronti di Fantauzzi Stefano, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che i primi tre motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto a questi ascritto, invocandone la riqualificazione in furto e in subordine, il riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità, risultano del tutto generici, poiché a fronte di una sentenza impugnata che da un lato, ha logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto dal rinvenimento dei due motocicli di provenienza illecita nell'abitazione dallo stesso indicata come proprio domicilio, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969); dall'altro lato, ha correttamente negato l'attenuante ex art. 648, quarto comma, cod. pen., sulla base del significativo valore dei beni ricettati, trattandosi di due motorini accessoriati di una delle marche commercialmente più appetibili sul mercato (pag. 2); non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.;
Considerato che l'ultima doglianza, con cui si censura il trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, oltre ad essere anch'essa del tutto priva di specificità, è manifestamente infondata in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, dunque, è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142;), ciò che nel caso di specie non ricorre, ancor più se si considera che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), mentre nel caso di specie la pena è stata mantenuta nel minimo edittale, previa concessione delle attenuanti generiche, con un aumento contenuto per la continuazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere este