Ordinanza — n. 34733/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MICELI CRISTIAN nato a PALERMO il 17/04/1984 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità perché la Corte di appello di Palermo ha congruamente motivato, evidenziando come le minacce fossero rivolte ad ostacolare l'azione del pubblico ufficiale, per intimidirlo al momento del controllo del titolo di viaggio; ritenuto che anche il secondo motivo sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione è inammissibile, perché la determinazione della pena è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica, considerato' che nel caso in esame la Corte ha adeguatamente motivato la sua scelta evidenziando la gravità dei fatti ed il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 34733/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MICELI CRISTIAN nato a PALERMO il 17/04/1984 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità perché la Corte di appello di Palermo ha congruamente motivato, evidenziando come le minacce fossero rivolte ad ostacolare l'azione del pubblico ufficiale, per intimidirlo al momento del controllo del titolo di viaggio; ritenuto che anche il secondo motivo sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione è inammissibile, perché la determinazione della pena è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica, considerato' che nel caso in esame la Corte ha adeguatamente motivato la sua scelta evidenziando la gravità dei fatti ed il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato;
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 14 luglio 2023 Il Con e estensore Il Presid