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Ordinanza — n. 34727/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34727/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34727/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSOBA FRED nato il 01/04/1998 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità perché la Corte di appello di Trento ha congruamente motivato, evidenziando come le minacce fossero rivolte ad ostacolare l'azione del pubblico ufficiale, per intimidirlo al momento del controllo del titolo di viaggio; ritenuto che il secondo motivo sulla sussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è manifestamente infondato tenuto conto del riferimento da parte dello stesso ricorrente alla mancanza della condizione soggettiva dell'assenza di condanne .per reati della stessa indole che rendeva inammissibile la richiesta di sostituzione ai sensi dell'art. 59, co.2, n.1, I. 689/1981 nel testo vigente al tempo del giudizio di appello, indipendentemente dalle altre considerazioni sulla compatibilità della condanna a pena pecuniaria con le condizioni economiche dell'imputato; rilevato che per l'applicazione delle disposizioni più favorevoli in tema di sanzioni sostitutive per i procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della riforma introdotta dal d.lgs. n.150/2022, è onere della parte farne istanza al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 c.p.p. entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza (ex art. 95 del cit. d.lgs. 150/22).

Regesto Legislator

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articolo 666 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34727/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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esecuzione della pena detentiva sostitutiva sanzioni penali misure sostitutive della carcerazione riscossione di pene pecuniarie adeguamento della pena pene condizionali

Disposizioni normative citate

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articolo 666 c.p
n.150/2022, è onere della parte farne istanza al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 c.p.p.
art. 616 c.p
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSOBA FRED nato il 01/04/1998 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità perché la Corte di appello di Trento ha congruamente motivato, evidenziando come le minacce fossero rivolte ad ostacolare l'azione del pubblico ufficiale, per intimidirlo al momento del controllo del titolo di viaggio; ritenuto che il secondo motivo sulla sussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è manifestamente infondato tenuto conto del riferimento da parte dello stesso ricorrente alla mancanza della condizione soggettiva dell'assenza di condanne .per reati della stessa indole che rendeva inammissibile la richiesta di sostituzione ai sensi dell'art. 59, co.2, n.1, I. 689/1981 nel testo vigente al tempo del giudizio di appello, indipendentemente dalle altre considerazioni sulla compatibilità della condanna a pena pecuniaria con le condizioni economiche dell'imputato; rilevato che per l'applicazione delle disposizioni più favorevoli in tema di sanzioni sostitutive per i procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della riforma introdotta dal d.lgs. n.150/2022, è onere della parte farne istanza al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 c.p.p. entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza (ex art. 95 del cit. d.lgs. 150/22).

Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il gior