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Ordinanza — n. 34723/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for genericity regarding recidivism and sentencing discretion under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34723/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments concerning recidivism and sentencing. The appellant claimed errors in the lower court's application of aggravating circumstances and mitigating factors, but the appellate court had already provided sufficient and logical reasoning based on the defendant's criminal history and personality assessment. Consequently, the court ruled that the decision was not subject to review under the principle of sufficient motivation.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 625 c.p.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to challenge the specific factual and legal reasoning of the court of appeal, which retains exclusive jurisdiction over sentencing decisions provided the motivation is sufficient and logical.

Parole chiave

Generato dall'IA
genericity of appeal recidivism aggravating circumstance sentencing discretion sufficient motivation inadmissible appeal criminal procedure code personality assessment motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 625 c.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022
625 comma 1, n.7 (Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FULLE DONOVAN nato a CHIOGGIA il 25/05/1995 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato essendosi la Corte di appello uniformata ad un consolidato orientamento di legittimità in tema di aggravante di cui all'art. 625 comma 1, n.7 (Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Rv. 283903); ritenuto che il secondo e terzo motivo sono affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione in punto sia di recidiva che di circostanze attenuanti generiche perché la determinazione della pena è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica, considerato che nel caso in esame la Corte di appello di Venezia ha adeguatamente motivato la sua scelta evidenziando la specificità dei precedenti penali ed il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato; ritenuto che la memoria difensiva prodotta dal difensore non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così decis