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Ordinanza — n. 34721/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34721/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Zizzari Eros inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellate court in Bologna had already granted generic mitigating circumstances based on the defendant's criminal history and lack of justification for the offense. The Supreme Court rejected the appeal because the arguments presented were too general and failed to clarify the specific grounds relied upon.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic arguments without clear factual or legal foundations render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments Article 616 c.p.p. procedural costs criminal procedure mitigating circumstances Court of Cassation attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIZZARI EROS nato a MILANO il 01/12/1976 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che la Corte di appello di Bologna ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado che già aveva benevolmente concesso le circostanze attenuanti generiche tenuto conto dei precedenti penali e dell'assenza di ragioni che le giustificassero; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perché neppure chiariscono le ragioni poste a loro fondamento; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Cdnsi re estensore Il Presi ente