Ordinanza — n. 34720/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURIACO SALVATORE ANTONIO nato a ROSARNO il 16/04/1970 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Bologna, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con .quello del Tribunale, sia con riferimento alla finalità dell'atto violento oppositivo diretto ad ostacolare l'attività ispettiva nella fase successiva dei doverosi ulteriori adempimenti, e sia sulla rilevanza della recidiva e l'esclusione delle attenuanti generiche per la gravità del fatto in ragione delle modalità della condotta (per aver bloccato le vie di fuga all'autovettura su cui viaggiavano gli ispettori del lavoro);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 34720/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURIACO SALVATORE ANTONIO nato a ROSARNO il 16/04/1970 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Bologna, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con .quello del Tribunale, sia con riferimento alla finalità dell'atto violento oppositivo diretto ad ostacolare l'attività ispettiva nella fase successiva dei doverosi ulteriori adempimenti, e sia sulla rilevanza della recidiva e l'esclusione delle attenuanti generiche per la gravità del fatto in ragione delle modalità della condotta (per aver bloccato le vie di fuga all'autovettura su cui viaggiavano gli ispettori del lavoro);
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 14 luglio 2023 re estensore I