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Ordinanza — n. 34715/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34715/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34715/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVIERO ROSALBA nato a RAVENNA il 09/07/1979 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Bologna, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato, su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, sia con riferimento alla finalità dell'atto violento oppositivo diretto ad ostacolare l'operato legittimo di un pubblico ufficiale e sia sulla rilevanza della recidiva ritenuta equivalente alle circostanze generiche;

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34715/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Parole chiave

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motivi di cassazione ricusazione del pubblico ministero impugnabilità della decisione di rinvio rifiuto del servizio militare impedimento di un atto dell'autorità impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVIERO ROSALBA nato a RAVENNA il 09/07/1979 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Bologna, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato, su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, sia con riferimento alla finalità dell'atto violento oppositivo diretto ad ostacolare l'operato legittimo di un pubblico ufficiale e sia sulla rilevanza della recidiva ritenuta equivalente alle circostanze generiche;

Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 14 luglio 2023 ere estensore Il