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Ordinanza — n. 34714/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34714/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34714/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURDI EMILIANO nato a BOLOGNA il 18/04/1980 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Bologna, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza sulla rilevanza della recidiva ritenuta equivalente alla circostanza attenuante dell'art. 62, n. 6 c,p., in ragione della gravità del fatto e del giudizio espresso sulla pericolosità dell'imputato (per non aver portato a compimento i propositi di recupero dalla dipendenza alcolica;

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34714/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Parole chiave

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dipendenza da alcol guida recidiva in stato di ebbrezza calcolo e tasso di rimborso impugnabilità della decisione di rinvio accertamento dell'ammontare del danno valutazione delle prove

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURDI EMILIANO nato a BOLOGNA il 18/04/1980 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Bologna, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza sulla rilevanza della recidiva ritenuta equivalente alla circostanza attenuante dell'art. 62, n. 6 c,p., in ragione della gravità del fatto e del giudizio espresso sulla pericolosità dell'imputato (per non aver portato a compimento i propositi di recupero dalla dipendenza alcolica;

Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 14 luglio 2023 Il Co re estensore Il Presi