Ordinanza — n. 34712/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AYACHI RAFIK nato il 07/10/1982 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente relativo al solo capo afferente al reato punito dall'art. 495 c.p. è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento della falsità delle generalità dichiarate, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Bologna che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sia sulla obiettiva assenza di corrispondenza fonetica delle generalità dichiarate con quelle reali e sia sulla esclusione di errori nena verbalizzazione del nome perché scritto di pugno dallo stesso imputato (vedi pp.4-5 della sentenza impugnata); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 495 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34712/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 495 c.p. è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento della falsità delle generalità dichiarate, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Bologna che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sia sulla obiettiva assenza di corrispondenza fonetica delle generalità dichiarate con quelle reali e sia sulla esclusione di errori nena verbalizzazione del nome perché scritto di pugno dallo stesso imputato (vedi pp.4-5 della sentenza impugnata); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AYACHI RAFIK nato il 07/10/1982 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente relativo al solo capo afferente al reato punito dall'art. 495 c.p. è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento della falsità delle generalità dichiarate, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Bologna che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sia sulla obiettiva assenza di corrispondenza fonetica delle generalità dichiarate con quelle reali e sia sulla esclusione di errori nena verbalizzazione del nome perché scritto di pugno dallo stesso imputato (vedi pp.4-5 della sentenza impugnata); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Cinsi.re estensore Il Pres ent