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Ordinanza — n. 34712/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34712/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34712/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AYACHI RAFIK nato il 07/10/1982 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente relativo al solo capo afferente al reato punito dall'art. 495 c.p. è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento della falsità delle generalità dichiarate, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Bologna che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sia sulla obiettiva assenza di corrispondenza fonetica delle generalità dichiarate con quelle reali e sia sulla esclusione di errori nena verbalizzazione del nome perché scritto di pugno dallo stesso imputato (vedi pp.4-5 della sentenza impugnata); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 495 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34712/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 495 c.p. è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento della falsità delle generalità dichiarate, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Bologna che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sia sulla obiettiva assenza di corrispondenza fonetica delle generalità dichiarate con quelle reali e sia sulla esclusione di errori nena verbalizzazione del nome perché scritto di pugno dallo stesso imputato (vedi pp.4-5 della sentenza impugnata); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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accertamento inesatto dei fatti esame grafologico false dichiarazioni senza giuramento somiglianza fonetica tra marchi dichiarazioni contraddittorie errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 495 c.p
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AYACHI RAFIK nato il 07/10/1982 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente relativo al solo capo afferente al reato punito dall'art. 495 c.p. è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento della falsità delle generalità dichiarate, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Bologna che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sia sulla obiettiva assenza di corrispondenza fonetica delle generalità dichiarate con quelle reali e sia sulla esclusione di errori nena verbalizzazione del nome perché scritto di pugno dallo stesso imputato (vedi pp.4-5 della sentenza impugnata); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Cinsi.re estensore Il Pres ent