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Ordinanza — n. 34703/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34703/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34703/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PICI ANTONIO nato a FOGGIA il 08/02/1976 TOTARO MARIA ANTONIETTA nato a BOVINO il 20/02/1960 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i ricorsi congiunti di Pici e Totaro introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, in conformità alle valutazioni del Giudice di primo grado, con specifico riguardo al concorso di Pici nella simulazione di reato, desunto dalla conoscenza dell'accaduto già al suo arrivo al bar, senza che avesse ricevuto alcuna informazione esplicita da parte della madre; ritenuto che la verifica sulla correttezza della motivazione non può risolversi in nuova valutazione dei dati acquisiti perché non può il giudice di legittimità sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, potendosi ravvisare il "travisamento della prova", solo quando la sentenza impugnata si fonda su una prova inesistente o su un risultato di prova certamente diverso da quello reale, perché in solo questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ma soltanto di verificare se questi esistono; ritenuto che anche la addotta inverosimiglianza della denuncia è stata esclusa con motivazione coerente censurata in modo generico dai ricorrenti; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34703/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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prove acquisite illegalmente prove psichiatriche finzione giuridica falsa dichiarazione della parte responsabilità penale scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PICI ANTONIO nato a FOGGIA il 08/02/1976 TOTARO MARIA ANTONIETTA nato a BOVINO il 20/02/1960 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i ricorsi congiunti di Pici e Totaro introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, in conformità alle valutazioni del Giudice di primo grado, con specifico riguardo al concorso di Pici nella simulazione di reato, desunto dalla conoscenza dell'accaduto già al suo arrivo al bar, senza che avesse ricevuto alcuna informazione esplicita da parte della madre; ritenuto che la verifica sulla correttezza della motivazione non può risolversi in nuova valutazione dei dati acquisiti perché non può il giudice di legittimità sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, potendosi ravvisare il "travisamento della prova", solo quando la sentenza impugnata si fonda su una prova inesistente o su un risultato di prova certamente diverso da quello reale, perché in solo questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ma soltanto di verificare se questi esistono; ritenuto che anche la addotta inverosimiglianza della denuncia è stata esclusa con motivazione coerente censurata in modo generico dai ricorrenti; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 14 luglio 2023 Il C re estensore Il