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Ordinanza — n. 34701/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34701/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34701/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCIO GIUSEPPE nato a ORTA NOVA il 06/07/1955 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; • Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità perché la Corte di appello di Milano ha congruamente motivato, evidenziando come le minacce fossero rivolte ad ostacolare l'azione del pubblico ufficiale, per intimidirlo al momento del controllo dell'autovettura condotta dall'imputato; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34701/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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minaccia contro le autorità minaccia all'ordine pubblico pubblica intimidazione azione legale a scopo intimidatorio motivi di sicurezza pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCIO GIUSEPPE nato a ORTA NOVA il 06/07/1955 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; • Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità perché la Corte di appello di Milano ha congruamente motivato, evidenziando come le minacce fossero rivolte ad ostacolare l'azione del pubblico ufficiale, per intimidirlo al momento del controllo dell'autovettura condotta dall'imputato; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 14 luglio 2023 Il Cons estensore Il Presidente