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Ordinanza — n. 34694/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34694/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34694/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIALLO FABAKARY nato il 03/12/1993 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Diallo Fabakary e la memoria in data 29 giugno 2023 con cui si insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso; OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'integrazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale risultano declinati in fatto e riproduttivi di identiche censure confutate con corretta analisi in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha evidenziato come eccentriche si rivelassero i motivi di gravame incentrati sulla condotta del ricorrente tesa a recuperare il biglietto, avendo giudicato integrare il reato il comportamento volontariamente violento rivolto nei confronti del controllore funzionale ad impedire ed ostacolare l'identificazione e la conseguente contestazione della violazione; che la difesa, ancora una volta, tenta di accreditare una lettura alternativa degli eventi adeguatamente apprezzati dai giudici di merito che hanno correttamente ricostruito il loro succedersi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34694/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIALLO FABAKARY nato il 03/12/1993 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Diallo Fabakary e la memoria in data 29 giugno 2023 con cui si insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso; OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'integrazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale risultano declinati in fatto e riproduttivi di identiche censure confutate con corretta analisi in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha evidenziato come eccentriche si rivelassero i motivi di gravame incentrati sulla condotta del ricorrente tesa a recuperare il biglietto, avendo giudicato integrare il reato il comportamento volontariamente violento rivolto nei confronti del controllore funzionale ad impedire ed ostacolare l'identificazione e la conseguente contestazione della violazione; che la difesa, ancora una volta, tenta di accreditare una lettura alternativa degli eventi adeguatamente apprezzati dai giudici di merito che hanno correttamente ricostruito il loro succedersi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reati contro i doveri di servizio reati contro la pubblica autorità tentata coazione concussione atti impugnabili azione legale a scopo intimidatorio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIALLO FABAKARY nato il 03/12/1993 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Diallo Fabakary e la memoria in data 29 giugno 2023 con cui si insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso; OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'integrazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale risultano declinati in fatto e riproduttivi di identiche censure confutate con corretta analisi in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha evidenziato come eccentriche si rivelassero i motivi di gravame incentrati sulla condotta del ricorrente tesa a recuperare il biglietto, avendo giudicato integrare il reato il comportamento volontariamente violento rivolto nei confronti del controllore funzionale ad impedire ed ostacolare l'identificazione e la conseguente contestazione della violazione; che la difesa, ancora una volta, tenta di accreditare una lettura alternativa degli eventi adeguatamente apprezzati dai giudici di merito che hanno correttamente ricostruito il loro succedersi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1