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Ordinanza — n. 34690/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34690/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34690/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORI LORENZO nato a SASSARI il 05/06/1995 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Fiori Lorenzo; OSSERVA rilevato che manifestamente infondato e generico risulta il ricorso con cui si critica la parte della decisione che, conformemente alla valutazione del primo giudice, ha ritenuto di non concedere le attenuanti generiche per l'apprezzata gravità dei fatti e la loro progressiva e crescente reiterazione, avendo tra l'altro, la Corte di appello adeguatamente valutato, sotto altro profilo concernente distinta attenuante (art. 323-bis, secondo comma, cod. pen.) la condotta collaborativa; che, infatti, deve rinviarsi al consolidato principio di diritto secondo cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 34690/2023 — snpen · Corte di Cassazione: è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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caso di rigore circostanze attenuanti gravità della pena obbligo di ridurre il danno sanzioni pecuniarie motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
pen.) la condotta collaborativa; che, infatti, deve rinviarsi al consolidato principio di diritto secondo cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORI LORENZO nato a SASSARI il 05/06/1995 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Fiori Lorenzo; OSSERVA rilevato che manifestamente infondato e generico risulta il ricorso con cui si critica la parte della decisione che, conformemente alla valutazione del primo giudice, ha ritenuto di non concedere le attenuanti generiche per l'apprezzata gravità dei fatti e la loro progressiva e crescente reiterazione, avendo tra l'altro, la Corte di appello adeguatamente valutato, sotto altro profilo concernente distinta attenuante (art. 323-bis, secondo comma, cod. pen.) la condotta collaborativa; che, infatti, deve rinviarsi al consolidato principio di diritto secondo cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen.

è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il