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Ordinanza — n. 34687/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic, upholding conviction for resisting a public official due to prolonged flight endangering pedestrians.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34687/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Marculli Giuseppe inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that no crime of resistance occurred, but the Court found his complaint generic and repetitive of the lower court's detailed factual analysis. The decision upheld the conviction because the appellant's prolonged flight through populated areas, including near schools, created a clear danger to pedestrians and motorists.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.; Art. 366 c.p.: An appeal challenging a conviction for resisting a public official is inadmissible if the grounds are generic and fail to address the specific factual findings regarding the duration and danger of the flight.

Parole chiave

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resisting public official inadmissible appeal generic grounds prolonged flight public safety danger Corte di Cassazione procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.
Art. 366 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCULLI GIUSEPPE nato a ALTAMURA il 26/07/1971 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Marculli Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce l'insussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale assumendosi che nessuna condotta idonea ad integrare detta fattispecie sarebbe stata commessa risulta generico e riproduttivo di identica censura confutata con corretta analisi in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha evidenziato nei minimi dettagli le caratteristiche della volontaria fuga ed il conseguente pericolo causato ai pedoni e agli automobilisti; che, infatti, la stessa si protraeva protrattasi per un considerevole lasso di tempo, per le vie cittadine e contromano anche nelle vicinanze di scuole dell'infanzia ed elementari; rilevato che manifestamente infondato e generico risulta il motivo con cui si critica la parte della decisione che, conformemente alla valutazione del primo giudice, ha ritenuto congrua la pena in concreto quantificata per la determinante assenza di elementi positivi e la non positiva personalità del ricorrente desumibile dalle numerose pagine di precedenti penali di ogni genere del casellario giudiziario; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i