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Ordinanza — n. 34684/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34684/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34684/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TADDEI MASSIMO nato a CAMERINO il 19/11/1975 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Taddei Massimo; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva risulta riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato i pregressi reati con particolare riferimento a numerosi della stessa indole, il fatto che al momento della commissione del fatto si trovasse detenuto e che, sulla base di valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità, la commissione del nuovo reato fosse pertanto sintomo di maggiore pericolosità, tenuto conto che anche l'espressione utilizzata ("gambizzare") fosse evocativa di appartenenza a contesti criminali che trovava una logica spiegazione nei precedenti penali del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34684/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TADDEI MASSIMO nato a CAMERINO il 19/11/1975 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Taddei Massimo; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva risulta riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato i pregressi reati con particolare riferimento a numerosi della stessa indole, il fatto che al momento della commissione del fatto si trovasse detenuto e che, sulla base di valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità, la commissione del nuovo reato fosse pertanto sintomo di maggiore pericolosità, tenuto conto che anche l'espressione utilizzata ("gambizzare") fosse evocativa di appartenenza a contesti criminali che trovava una logica spiegazione nei precedenti penali del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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riesame dell'entità pena pericolo di reiterazione minaccia nel diritto penale tossicodipendenza espressioni sconvenienti disturbo di personalità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TADDEI MASSIMO nato a CAMERINO il 19/11/1975 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Taddei Massimo; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva risulta riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato i pregressi reati con particolare riferimento a numerosi della stessa indole, il fatto che al momento della commissione del fatto si trovasse detenuto e che, sulla base di valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità, la commissione del nuovo reato fosse pertanto sintomo di maggiore pericolosità, tenuto conto che anche l'espressione utilizzata ("gambizzare") fosse evocativa di appartenenza a contesti criminali che trovava una logica spiegazione nei precedenti penali del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14