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Ordinanza — n. 34680/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34680/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34680/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORTORA ROBERTO nato a TRANI il 29/10/1992 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Tortora Roberto; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono riproduttivi di identiche doglianze confutate dalla Corte di appello che:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34680/2023 — snpen · Corte di Cassazione: b) quanto al trattamento sanzionatorio (primo e secondo motivo, enunciato come motivo 1 e 3), ha dato atto delle ragioni che, disapplicata la recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche, facevano ritenere la pena in concreto irrogata dal primo giudice niente affatto sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ed all'entità delle lesioni provocate ai due militari; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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abbandono per lesioni personali aggressione fisica ricusazione del pubblico ministero reati violenti violenza contro le autorità revisione della sentenza penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORTORA ROBERTO nato a TRANI il 29/10/1992 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Tortora Roberto; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono riproduttivi di identiche doglianze confutate dalla Corte di appello che:

a) quanto alla ritenuta responsabilità (di cui al terzo motivo enunciato come motivo 4) ha messo in evidenza la condotta non solo minacciosa, aspetto oggetto di censura in quella sede di gravame, ma anche violenta tanto da provocare lesioni poi refertate ai militari intervenuti;

b) quanto al trattamento sanzionatorio (primo e secondo motivo, enunciato come motivo 1 e 3), ha dato atto delle ragioni che, disapplicata la recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche, facevano ritenere la pena in concreto irrogata dal primo giudice niente affatto sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ed all'entità delle lesioni provocate ai due militari; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14