Ordinanza — n. 34677/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCURI VINCENZO FABIO nato a CROTONE il 11/09/1985 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Arcuri Vincenzo Fabio; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi cumulativi di motivazione è generico in quanto privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo lo stesso meramente evocativo dei vizi enunciati; osservato che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34677/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCURI VINCENZO FABIO nato a CROTONE il 11/09/1985 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Arcuri Vincenzo Fabio; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi cumulativi di motivazione è generico in quanto privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo lo stesso meramente evocativo dei vizi enunciati; osservato che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/0