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Ordinanza — n. 34672/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34672/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34672/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILEI ENZO nato a ROMA il 23/08/1985 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Silei Enzo; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva risulta riproduttivo di censura adegual:amente confutata dalla Corte di appello che, dopo aver posto in evidenza come il ricorrente si fosse reso responsabile dal 2003 sino al 2021 - senza soluzione di continuità - di più episodi criminosi specifici, che l'ulteriore commissione del reato fosse sintomo di una pervicace condotta oppositiva che denotava una maggiore pericolosità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34672/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILEI ENZO nato a ROMA il 23/08/1985 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Silei Enzo; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva risulta riproduttivo di censura adegual:amente confutata dalla Corte di appello che, dopo aver posto in evidenza come il ricorrente si fosse reso responsabile dal 2003 sino al 2021 - senza soluzione di continuità - di più episodi criminosi specifici, che l'ulteriore commissione del reato fosse sintomo di una pervicace condotta oppositiva che denotava una maggiore pericolosità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione sanzioni pecuniarie pene condizionali sanzione penale revisione della sentenza penale criminalità persistente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILEI ENZO nato a ROMA il 23/08/1985 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Silei Enzo; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva risulta riproduttivo di censura adegual:amente confutata dalla Corte di appello che, dopo aver posto in evidenza come il ricorrente si fosse reso responsabile dal 2003 sino al 2021 - senza soluzione di continuità - di più episodi criminosi specifici, che l'ulteriore commissione del reato fosse sintomo di una pervicace condotta oppositiva che denotava una maggiore pericolosità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delia Cassa delle ammende. Così deciso il 14/0