Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34669/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34669/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34669/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINOCCHIO VINCENZO nato a PALERMO il 17/07/2000 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Finocchio Vincenzo; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura complessivamente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità è riproduttivo di analoga doglianza e generica in quanto non prende in esame e confuta la precisa motivazione resa sullo stesso motivo dalla Corte territoriale che ha ben rappresentato la non scarsa offensività della condotta del ricorrente che evadeva per futili motivi (acquistare le sigarette), danneggiando il braccialetto elettronico, strumento posto a presidio della misura; rilevato che quella del ricorrente costituisce una mera critica lessicale là dove assegna valenza assorbente alla parte della motivazione che ha fatto riferimento al valore economico del bene danneggiato, elemento invero rilevante in ordine delitto di danneggiamento di cui al capo B) contestato, a fronte di completa motivazione che ha portato ad escludere, con giudizio in fatto correttamente svolto e - pertanto - non sindacabile, la scarsa offensività in ordine ad entrambi i reati (evasione e danneggiamento); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurg tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34669/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINOCCHIO VINCENZO nato a PALERMO il 17/07/2000 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Finocchio Vincenzo; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura complessivamente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità è riproduttivo di analoga doglianza e generica in quanto non prende in esame e confuta la precisa motivazione resa sullo stesso motivo dalla Corte territoriale che ha ben rappresentato la non scarsa offensività della condotta del ricorrente che evadeva per futili motivi (acquistare le sigarette), danneggiando il braccialetto elettronico, strumento posto a presidio della misura; rilevato che quella del ricorrente costituisce una mera critica lessicale là dove assegna valenza assorbente alla parte della motivazione che ha fatto riferimento al valore economico del bene danneggiato, elemento invero rilevante in ordine delitto di danneggiamento di cui al capo B) contestato, a fronte di completa motivazione che ha portato ad escludere, con giudizio in fatto correttamente svolto e - pertanto - non sindacabile, la scarsa offensività in ordine ad entrambi i reati (evasione e danneggiamento); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurg tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzioni pecuniarie reati contro il patrimonio aiuto all'evasione di detenuti azione civile sanzione penale restituzione e risarcimento
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINOCCHIO VINCENZO nato a PALERMO il 17/07/2000 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Finocchio Vincenzo; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura complessivamente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità è riproduttivo di analoga doglianza e generica in quanto non prende in esame e confuta la precisa motivazione resa sullo stesso motivo dalla Corte territoriale che ha ben rappresentato la non scarsa offensività della condotta del ricorrente che evadeva per futili motivi (acquistare le sigarette), danneggiando il braccialetto elettronico, strumento posto a presidio della misura; rilevato che quella del ricorrente costituisce una mera critica lessicale là dove assegna valenza assorbente alla parte della motivazione che ha fatto riferimento al valore economico del bene danneggiato, elemento invero rilevante in ordine delitto di danneggiamento di cui al capo B) contestato, a fronte di completa motivazione che ha portato ad escludere, con giudizio in fatto correttamente svolto e - pertanto - non sindacabile, la scarsa offensività in ordine ad entrambi i reati (evasione e danneggiamento); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurg tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso