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Ordinanza — n. 34659/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34659/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34659/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RELLA LUIGI nato a ANDRIA il 24/06/1988 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Rella Luigi; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce l'insussistenza clel delitto di resistenza a pubblico ufficiale asseritamente consistente nella sola fuga del ricorrente risulta generico e riproduttivo di identica censura confutata con corretta analisi in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha descritto nei minimi dettagli la fuga ed il conseguente pericolo causato dalla stessa svoltasi per un lunghissimo tratto di tempo, per le vie cittadine e contromano con il preciso rischio di investire il pubblico ufficiale qualora costui non si fosse spostato dalla direzione del motociclo; rilevato che manifestamente infondato e generico risulta il motivo con cui si critica la parte della decisione che, conformemente alla valutazione del primo giudice, ha ritenuto di escludere la concessione delle attenuanti generiche per la ritenuta determinante assenza di elementi positivi al contempo valorizzando la non positiva personalità del ricorrente e la gravità della condotta, argomentazione che il ricorrente censura senza però riuscire ad evidenziare, anche in sede di legittimità, gli eventuali profili se del caso apprezzabili ai fini della richiesta attenuante; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34659/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RELLA LUIGI nato a ANDRIA il 24/06/1988 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Rella Luigi; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce l'insussistenza clel delitto di resistenza a pubblico ufficiale asseritamente consistente nella sola fuga del ricorrente risulta generico e riproduttivo di identica censura confutata con corretta analisi in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha descritto nei minimi dettagli la fuga ed il conseguente pericolo causato dalla stessa svoltasi per un lunghissimo tratto di tempo, per le vie cittadine e contromano con il preciso rischio di investire il pubblico ufficiale qualora costui non si fosse spostato dalla direzione del motociclo; rilevato che manifestamente infondato e generico risulta il motivo con cui si critica la parte della decisione che, conformemente alla valutazione del primo giudice, ha ritenuto di escludere la concessione delle attenuanti generiche per la ritenuta determinante assenza di elementi positivi al contempo valorizzando la non positiva personalità del ricorrente e la gravità della condotta, argomentazione che il ricorrente censura senza però riuscire ad evidenziare, anche in sede di legittimità, gli eventuali profili se del caso apprezzabili ai fini della richiesta attenuante; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena importanza del successo d'integrazione scemata imputabilità eccezioni difensive assistenza riabilitativa mancata prova di parzialità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RELLA LUIGI nato a ANDRIA il 24/06/1988 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Rella Luigi; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce l'insussistenza clel delitto di resistenza a pubblico ufficiale asseritamente consistente nella sola fuga del ricorrente risulta generico e riproduttivo di identica censura confutata con corretta analisi in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha descritto nei minimi dettagli la fuga ed il conseguente pericolo causato dalla stessa svoltasi per un lunghissimo tratto di tempo, per le vie cittadine e contromano con il preciso rischio di investire il pubblico ufficiale qualora costui non si fosse spostato dalla direzione del motociclo; rilevato che manifestamente infondato e generico risulta il motivo con cui si critica la parte della decisione che, conformemente alla valutazione del primo giudice, ha ritenuto di escludere la concessione delle attenuanti generiche per la ritenuta determinante assenza di elementi positivi al contempo valorizzando la non positiva personalità del ricorrente e la gravità della condotta, argomentazione che il ricorrente censura senza però riuscire ad evidenziare, anche in sede di legittimità, gli eventuali profili se del caso apprezzabili ai fini della richiesta attenuante; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso