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Sentenza — n. 34656/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34656/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34656/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Roberto Cicognani, per il tramite del difensore, avvocato Gian Luigi Pieraccini, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la decisione del Tribunale di Ravenna con cui il medesimo era stato condannato in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 393 cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 393 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 152 cod. pen; Sentenza — n. 34656/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce dell'intervenuta remissione di querela effettuata dalla persona offesa ed accettata dal ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato a mente dell'art. 152 cod. pen.

Parole chiave

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ricorso straordinario per nullità censure procedurali ritiro della domanda di revisione modificazione delle conclusioni procedimento contenzioso impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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art. 393 cod. pen
con cui censura l'intervenuta sollecitazione - rivolta dal Tribunale al Pubblico Ministero - a modificare la contestazione nonostante l'istruttoria fosse ormai conclusa; - vizi di motivazione e violazione di legge in relazione all'integrazione della fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
quanto a sussistenza della condotta violenta e minacciosa quale funzionale al proposito di farsi arbitrariamente giustizia; - vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
art. 152 cod. pen
Alla luce dell'intervenuta remissione di querela effettuata dalla persona offesa ed accettata dal ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato a mente dell'art. 152 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cicognani Roberto, nato a Russi il 25/07/1954 avverso la sentenza del 08/06/2022 della Corte di appello di Bologna dato avviso alle parti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;

RITENUTO IN FATTO

1. Roberto Cicognani, per il tramite del difensore, avvocato Gian Luigi Pieraccini, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la decisione del Tribunale di Ravenna con cui il medesimo era stato condannato in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 393 cod. pen..

2. Il ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso: - vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge ex artt. 516, 521, 522 e 185 cod. proc. pen. con cui censura l'intervenuta sollecitazione - rivolta dal Tribunale al Pubblico Ministero - a modificare la contestazione nonostante l'istruttoria fosse ormai conclusa; - vizi di motivazione e violazione di legge in relazione all'integrazione della fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. quanto alla ritenuta condotta violenta; - violazione di legge in relazione all'integrazione della fattispecie di cui all'art.393 cod. pen. quanto a sussistenza della condotta violenta e minacciosa quale funzionale al proposito di farsi arbitrariamente giustizia; - vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

3. Con atto depositato telematicamente in data 25 maggio 2023, la difesa del ricorrente Cicognani Roberto ha trasmesso il verbale redatto presso la Stazione Carabinieri di Russi (RA) il 9 febbraio 2023, con cui la persona offesa, Cicognani Bruno, rappresentata dall'avv. Patrizia Marchi, giusta procura speciale del 7 febbraio 2023, rimetteva la querela in ordine al procedimento in questione (r.g.n.r. 8920/15), contestualmente accettata da Cicognani Roberto, rappresentato dall'avv. Gian Luigi Pieraccini, giusta procura speciale del 7 gennaio 2023; le parti convenivano che le spese fossero poste a carico del querelato. La difesa di Roberto Cicognani ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata ex art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per essere il reato estino per remissione di querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Alla luce dell'intervenuta remissione di querela effettuata dalla persona offesa ed accettata dal ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato a mente dell'art. 152 cod. pen.

2. È, infatti, principio di diritto pacifico quello secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dal querelato, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità, va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr., Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681), travolgendo le statuizioni civili collegate al reato estinto. È, altresì, pacifico che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cfr., Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275; conf.„ Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013, Zambonini, Rv. 258670; Sez. 5, n. 21201 del 26/02/2009, Faraon, Rv. 244635).

3. All'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata segue, ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. conformemente a quanto convenuto dalle parti, la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processu