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Ordinanza — n. 34655/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34655/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34655/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVA ALFONSO nato a TARANTO il 02/12/1977 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; N 9i visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Oliva Alfonso; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di analoga doglianza adeguatamente confutata con ragionamento logico dalla Corte territoriale che ha messo in risalto la non scarsa offensività della condotta del ricorrente che aveva commesso il fatto per sottrarsi al pagamento di una sanzione amministrativa in quanto alla guida di auto sottoposta a fermo amministrativo per l'intera nottata, tentando - al contempo - di coinvolgere nel delitto la ex moglie; che declinato in fatto risulta il tentativo del ricorrente di accreditare una riduttiva lettura e rilevanza assegnata ai fatti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 34655/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. è riproduttivo di analoga doglianza adeguatamente confutata con ragionamento logico dalla Corte territoriale che ha messo in risalto la non scarsa offensività della condotta del ricorrente che aveva commesso il fatto per sottrarsi al pagamento di una sanzione amministrativa in quanto alla guida di auto sottoposta a fermo amministrativo per l'intera nottata, tentando - al contempo - di coinvolgere nel delitto la ex moglie; che declinato in fatto risulta il tentativo del ricorrente di accreditare una riduttiva lettura e rilevanza assegnata ai fatti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente alleggerimento della pena abbandono del procedimento per infrazione stradale divieto di condurre infrazione alle norme della circolazione grave eccesso di velocità

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVA ALFONSO nato a TARANTO il 02/12/1977 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; N 9i visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Oliva Alfonso; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di analoga doglianza adeguatamente confutata con ragionamento logico dalla Corte territoriale che ha messo in risalto la non scarsa offensività della condotta del ricorrente che aveva commesso il fatto per sottrarsi al pagamento di una sanzione amministrativa in quanto alla guida di auto sottoposta a fermo amministrativo per l'intera nottata, tentando - al contempo - di coinvolgere nel delitto la ex moglie; che declinato in fatto risulta il tentativo del ricorrente di accreditare una riduttiva lettura e rilevanza assegnata ai fatti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell'a Cassa delle ammende. Così deciso il