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Ordinanza — n. 34652/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34652/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34652/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMMOLILLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 29/11/1978 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Tommolillo Giuseppe; vista la memoria del 16 giugno 2023 trasmessa dal difensore del ricorrente, avvocato Torquato Tristani, che ha evidenziato le ragioni della ammissibilità del ricorso. OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 54 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 34652/2023 — snpen · Corte di Cassazione: OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento porto abusivo di armi misura di allontanamento nel diritto degli stranieri esenzione dalla pena espulsione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 54 cod. pen
OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMMOLILLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 29/11/1978 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Tommolillo Giuseppe; vista la memoria del 16 giugno 2023 trasmessa dal difensore del ricorrente, avvocato Torquato Tristani, che ha evidenziato le ragioni della ammissibilità del ricorso. OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen.

è generico e riproduttivo di analoga doglianza adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che ha escluso che le problematiche che il ricorrente aveva affermato avere agli occhi implicasse la ricorrenza della causa di giustificazione dello stato di necessità, esimente esclusa logicamente dal pregresso svolgimento di attività lavorativa; rilevato che analoga osservazione deve essere svolta in ordina all'esclusa causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., con esaustiva motivazione ritenuta insussistente alla luce della non scarsa offensività della condotta che lo aveva visto evadere con indosso un coltello che non poteva ritenersi giustificato dalla necessità di doverlo affilare; osservato che giustificata risulta l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche per l'apprezzata arbitrarietà e indifferenza con cui il ricorrente aveva deciso di allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari, ritenendo irrilevante il precedente intervento agli occhi, così rendendo sul punto una motivazione non illogica insindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec