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Ordinanza — n. 34648/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34648/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34648/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UKU ALTON nato il 15/07/1985 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Uku Alton; OSSERVA Ritenuto che i tre motivi di ricorso con cui astrattamente si deduce la mancata assunzione di prova decisiva a discarico (art. 495 comma 1, cod. proc. pen.), violazione dell'art. 337 cod. pen. ed inosservanza di norme processuali (artt. 192 e 546 cod. proc pen.) sono generici in quanto privi di effettivo confronto rispetto alla completa e logica decisione in ordine alla contestate violenze operate nei confronti dei Carabinieri - intervenuti a presidio della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa disposta dal Tribunale - che, allertati dal corpo docente, venivano strattonati in occasione del controllo del ricorrente che invece voleva darsi alla fuga; osservato che, infatti, tutti i motivi tendono a solllecitare diverse valutazioni degli eventi, adducendo giustificazioni (l'eccessivo numero dei militari intervenuti) eccentrici rispetto alla semplice dinamica degli stessi tali da non legittimare alcuna opposizione da parte del ricorrente sorpreso mentre violava la misura impostagli, né si comprende per quale motivo il numero dei militari intervenuti sul posto potesse ritenersi eccessivo per come apoditticamente affermato nel ricorso; rilevato che il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 34648/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 495 comma 1, cod. proc. pen.), violazione dell'art. 337 cod. pen. ed inosservanza di norme processuali (artt. 192 e 546 cod. proc pen.) sono generici in quanto privi di effettivo confronto rispetto alla completa e logica decisione in ordine alla contestate violenze operate nei confronti dei Carabinieri - intervenuti a presidio della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa disposta dal Tribunale - che, allertati dal corpo docente, venivano strattonati in occasione del controllo del ricorrente che invece voleva darsi alla fuga; osservato che, infatti, tutti i motivi tendono a solllecitare diverse valutazioni degli eventi, adducendo giustificazioni (l'eccessivo numero dei militari intervenuti) eccentrici rispetto alla semplice dinamica degli stessi tali da non legittimare alcuna opposizione da parte del ricorrente sorpreso mentre violava la misura impostagli, né si comprende per quale motivo il numero dei militari intervenuti sul posto potesse ritenersi eccessivo per come apoditticamente affermato nel ricorso; rilevato che il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.

Parole chiave

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gestione dei rifiuti esame di impatto ambientale inquinamento locale impugnazione di decisioni amministrative tassa sui rifiuti degradazione dell'ambiente

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
pen.), violazione dell'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UKU ALTON nato il 15/07/1985 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Uku Alton; OSSERVA Ritenuto che i tre motivi di ricorso con cui astrattamente si deduce la mancata assunzione di prova decisiva a discarico (art. 495 comma 1, cod. proc. pen.), violazione dell'art. 337 cod. pen. ed inosservanza di norme processuali (artt. 192 e 546 cod. proc pen.) sono generici in quanto privi di effettivo confronto rispetto alla completa e logica decisione in ordine alla contestate violenze operate nei confronti dei Carabinieri - intervenuti a presidio della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa disposta dal Tribunale - che, allertati dal corpo docente, venivano strattonati in occasione del controllo del ricorrente che invece voleva darsi alla fuga; osservato che, infatti, tutti i motivi tendono a solllecitare diverse valutazioni degli eventi, adducendo giustificazioni (l'eccessivo numero dei militari intervenuti) eccentrici rispetto alla semplice dinamica degli stessi tali da non legittimare alcuna opposizione da parte del ricorrente sorpreso mentre violava la misura impostagli, né si comprende per quale motivo il numero dei militari intervenuti sul posto potesse ritenersi eccessivo per come apoditticamente affermato nel ricorso; rilevato che il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de