Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34640/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34640/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34640/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LAO FRANCESCO nato a CATANIA il 24/12/1963 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Di Lao Francesco; OSSERVA rilevato che manifestamente declinato in fatto e generico risulta il ricorso con cui si critica la parte della decisione che, in merito al delitto di peculato d'uso contestato, ha apprezzato la condotta del ricorrente che aveva sottratto l'autovettura di servizio per un considerevole lasso di tempo in occasione della necessaria verifica del servizio di nettezza urbana allorché con lo stesso si era recato in altro comune, aveva effettuato compere e svolto servizi personali di varia natura; che, invero, con valutazione di merito logica e completa sorretta dalle risultanze processuali già vagliate dal primo giudice, la Corte di appello ha ritenuto che fosse inconferente la censura in ordina alla dedotta inoffensività della condotta che il ricorrente tenta di accreditare attraverso una lettura alternativa delle risultanze, operazione preclusa in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34640/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LAO FRANCESCO nato a CATANIA il 24/12/1963 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Di Lao Francesco; OSSERVA rilevato che manifestamente declinato in fatto e generico risulta il ricorso con cui si critica la parte della decisione che, in merito al delitto di peculato d'uso contestato, ha apprezzato la condotta del ricorrente che aveva sottratto l'autovettura di servizio per un considerevole lasso di tempo in occasione della necessaria verifica del servizio di nettezza urbana allorché con lo stesso si era recato in altro comune, aveva effettuato compere e svolto servizi personali di varia natura; che, invero, con valutazione di merito logica e completa sorretta dalle risultanze processuali già vagliate dal primo giudice, la Corte di appello ha ritenuto che fosse inconferente la censura in ordina alla dedotta inoffensività della condotta che il ricorrente tenta di accreditare attraverso una lettura alternativa delle risultanze, operazione preclusa in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
uso di veicolo a motore furto d'uso infrazione alle norme della circolazione stato difettoso del veicolo corsa di servizio reati contro i doveri di servizio
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LAO FRANCESCO nato a CATANIA il 24/12/1963 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Di Lao Francesco; OSSERVA rilevato che manifestamente declinato in fatto e generico risulta il ricorso con cui si critica la parte della decisione che, in merito al delitto di peculato d'uso contestato, ha apprezzato la condotta del ricorrente che aveva sottratto l'autovettura di servizio per un considerevole lasso di tempo in occasione della necessaria verifica del servizio di nettezza urbana allorché con lo stesso si era recato in altro comune, aveva effettuato compere e svolto servizi personali di varia natura; che, invero, con valutazione di merito logica e completa sorretta dalle risultanze processuali già vagliate dal primo giudice, la Corte di appello ha ritenuto che fosse inconferente la censura in ordina alla dedotta inoffensività della condotta che il ricorrente tenta di accreditare attraverso una lettura alternativa delle risultanze, operazione preclusa in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14