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Sentenza — n. 34505/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34505/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34505/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PELAZZA LUIGI nato a TORINO il 02/02/1969 BARANZELLI BRANDO NICOLAS nato a MILANO il 25/09/1991 GULETSKIY ALEKSANDR nato il 12/12/1988 avverso la sentenza del 18/11/2022 del TRIBUNALE di LA SPEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; kret fr° e • C, cb.1:2_ ( è z fig-ki T6 U-4

Regesto Legislator

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artt. 192 cod. proc. pen, art. 129 comma 2 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34505/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Toniolo, denunciando due vizi, con particolare riferimento all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 682-bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione) nonché vizio di motivazione in relazione alla concessione della sospensione condizionale della pena dell'ammenda irrogata a Pelazza e Baranzelli. 3.Si osserva che, alla luce delle argomentazioni devolute e della non manifesta infondatezza delle censure prospettate con il primo motivo di ricorso, in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati, si impone, in difetto di elementi che possano condurre al proscioglimento nel merito, ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen. (Sez.

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione porto abusivo di armi entrata illegale reato di pirateria della strada violazione semplice della LCStr guida senza autorizzazione

Disposizioni normative citate

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artt. 192 cod. proc. pen
Toniolo, denunciando due vizi, con particolare riferimento all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 682-bis cod.
art. 129 comma 2 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PELAZZA LUIGI nato a TORINO il 02/02/1969 BARANZELLI BRANDO NICOLAS nato a MILANO il 25/09/1991 GULETSKIY ALEKSANDR nato il 12/12/1988 avverso la sentenza del 18/11/2022 del TRIBUNALE di LA SPEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; kret fr° e • C, cb.1:2_ ( è z fig-ki T6 U-4

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di La Spezia ha condannato Luigi Pelazza, Brando Nicolas Baranzelli e Aleksandr Guletskiy alla pena di euro duecentocinquanta di ammenda ciascuno, in relazione al reato di cui al capo A (artt. 110, 682-bis cod. pen.), per essersi introdotti, in concorso tra loro, oltrepassando a bordo di un'autovettura il varco di accesso, senza fermarsi al posto di vigilanza, nella base navale della Marina di La Spezia, luogo nel quale l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato. 2.Avverso detta pronuncia hanno proposto tempestiva impugnazione gli imputati, per il tramite del difensore, avv.

S. Toniolo, denunciando due vizi, con particolare riferimento all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 682-bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione) nonché vizio di motivazione in relazione alla concessione della sospensione condizionale della pena dell'ammenda irrogata a Pelazza e Baranzelli. 3.Si osserva che, alla luce delle argomentazioni devolute e della non manifesta infondatezza delle censure prospettate con il primo motivo di ricorso, in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati, si impone, in difetto di elementi che possano condurre al proscioglimento nel merito, ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen. (Sez.

U n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274) di rilevate l'intervenuta prescrizione del reato ascritto, con conseguente annullamento senza rinvio della pronuncia, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. 3.1.Va ricordato, infatti, che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, soltanto un ricorso per cassazione inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266; Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni). 3.2. Il reato ascritto agli imputati è fattispecie contravvenzionale che, tenuto conto di plurimi atti interruttivi intervenuti medio tempore (decreto di citazione del 17 ottobre 2018), si prescrive in anni cinque, quale termine massimo derivante dal combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. 3.3. Sicché, tenuto conto della data del fatto (26 marzo 2018) e della sussistenza di cause di sospensione del corso della prescrizione, per giorni 37 per rinvio su richiesta della difesa, per impedimento del difensore, dal 26 marzo al 3 maggio 2019 e per giorni 27 dal 14 aprile al giorno 11 maggio 2020 per sospensione del procedimento in considerazione dell'emergenza pandemica da virus Covid-19, il reato ascritto agli imputati è estinto senz'altro alla data odierna (perché prescritto alla data del 29 maggio 2023).

4. Segue a quanto sin qui esposto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per essere il reato ascritto agli imputati per i quali hanno riportato condanna, estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso