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Ordinanza — n. 34503/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34503/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34503/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALENA RAFFAELE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 20/03/1993 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, in data 24 novembre 2020, nei confronti di Raffaele Palena, alla pena di anni uno mesi due di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt.81 cod. pen., 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 e art. 75 comma primo d. Igs. cit. Considerato che i motivi dedotti, a mezzo del difensore, avv. E. Censano, (vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge penale quanto all'affermata responsabilità e circa l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità proponendo il primo una censura non specifica ed, anzi, soltanto enunciata, il secondo risultando generico perché non tiene conto della motivazione resa dal Giudice di secondo grado (cfr. pag.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34503/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen., 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 e art. 75 comma primo d. Igs. cit. Considerato che i motivi dedotti, a mezzo del difensore, avv. E. Censano, (vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge penale quanto all'affermata responsabilità e circa l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità proponendo il primo una censura non specifica ed, anzi, soltanto enunciata, il secondo risultando generico perché non tiene conto della motivazione resa dal Giudice di secondo grado (cfr. pag.

Parole chiave

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assunzione di prove a titolo cautelare prova del rischio persecuzione domanda di protezione provvisoria misure superprovvisionali obbligo di comparizione all'udienza indennizzo per carcerazione preventiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALENA RAFFAELE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 20/03/1993 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, in data 24 novembre 2020, nei confronti di Raffaele Palena, alla pena di anni uno mesi due di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt.81 cod. pen., 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 e art. 75 comma primo d. Igs. cit. Considerato che i motivi dedotti, a mezzo del difensore, avv. E. Censano, (vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge penale quanto all'affermata responsabilità e circa l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità proponendo il primo una censura non specifica ed, anzi, soltanto enunciata, il secondo risultando generico perché non tiene conto della motivazione resa dal Giudice di secondo grado (cfr. pag.

7) che ha giustificato il diniego valorizzando plurime condanne risultate a carico del ricorrente (tra le altre, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 nel senso che in tema di diniego delle generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi delle generiche, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità). Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così