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Ordinanza — n. 34501/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34501/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34501/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELCORE SAMUELE nato a SCORRANO il 27/02/1989 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna emessa dal Tribunale in sede, in data 13 gennaio 2020, nei confronti di Samuele Melcore alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui all'art. 660 cod. pen., oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile liquidato equitativamente. Considerato che i motivi dedotti, a mezzo del difensore, avv. G. Tarantino (erronea formulazione del capo di imputazione, qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 594 cod. pen. - motivo primo; persistenza del ragionevole dubbio circa la provenienza dei messaggi ritenuti molesti - motivo secondo) sono manifestamente infondati proponendo, entrambi, difetto di motivazione che non si ricava dal testo del provvedimento impugnato e comunque, prospettando enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Regesto Legislator

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art. 660 cod. pen, art. 594 cod. pen; Ordinanza — n. 34501/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, in particolare, quanto al dedotto difetto di motivazione circa la provenienza dei messaggi e la riferibilità della condotta all'imputato, che la sentenza di appello con ragionamento non manifestamente illogico (cfr. pag.

Parole chiave

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violazione dei doveri professionali notifica tardiva dei difetti prova insufficiente dell'aggravamento clinico incapacità lavorativa attestata perizia medica superata affezione anteriore al servizio

Disposizioni normative citate

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art. 660 cod. pen
e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna emessa dal Tribunale in sede, in data 13 gennaio 2020, nei confronti di Samuele Melcore alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui all'art. 660 cod.
art. 594 cod. pen
Tarantino (erronea formulazione del capo di imputazione, qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 594 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELCORE SAMUELE nato a SCORRANO il 27/02/1989 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna emessa dal Tribunale in sede, in data 13 gennaio 2020, nei confronti di Samuele Melcore alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui all'art. 660 cod. pen., oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile liquidato equitativamente. Considerato che i motivi dedotti, a mezzo del difensore, avv. G. Tarantino (erronea formulazione del capo di imputazione, qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 594 cod. pen. - motivo primo; persistenza del ragionevole dubbio circa la provenienza dei messaggi ritenuti molesti - motivo secondo) sono manifestamente infondati proponendo, entrambi, difetto di motivazione che non si ricava dal testo del provvedimento impugnato e comunque, prospettando enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Rilevato, in particolare, quanto al dedotto difetto di motivazione circa la provenienza dei messaggi e la riferibilità della condotta all'imputato, che la sentenza di appello con ragionamento non manifestamente illogico (cfr. pag.

3) valorizza il dato, decisivo, secondo il quale, a fronte della intestazione dell'utenza al padre del ricorrente, il telefono cellulare contenente la scheda relativa al numero da cui i messaggi molesti partivano è stata consegnata, all'esito di perquisizione domiciliare svolta dopo la denuncia della persona offesa, dallo stesso imputato (con il quale quest'ultima, negli ultimi due anni, era in contatto telefonico anche tramite messaggi audio provenienti dal medesimo Melcore, in quanto riconosciuto dalla parte lesa). Considerato che corretta è la qualificazione giuridica della condotta accertata, cui hanno aderito i provvedimenti di merito, tenuto conto che per le modalità della forma di comunicazione (non solo messaggi grafici ma anche audio), il numero ed il carattere invasivo dei messaggi, la condotta è idonea ad integrare la lesione della privata tranquillità, quid pluris rispetto alla mera lesione dell'onore personale (cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 30294 del 24/06/2011, Rv. 250912).

Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della