Cassation appeal dismissed as inadmissible regarding agreed sentence under Art. 599-bis CPP due to waiver of appeal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the appellant's waiver of appeal grounds precluded re-litigation of liability. The appellant sought to challenge the appellate court's reform of the sentence based on an agreement reached under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The court held that once such an agreement is judicially ratified, it cannot be unilaterally modified, and the waiver bars further review of the agreed terms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In cases of settlement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, a cassation appeal challenging the agreed sentence is inadmissible when the appellant has waived the grounds for appeal, as the judicially ratified agreement cannot be unilaterally modified.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA, 4.9~) sul ricorso proposto da: FRESTA CATINO VALENTINO nato a GWEWILLER( FRANCIA) il 04/03/1991 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA IVCidato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; t,
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Catania ha riformato la condanna, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 17 dicembre 2015, nei confronti di Francesco Cavallaro (non ricorrente) e Catino Valentino Fresta, in relazione ai reati ascritti loro di cui ai capi a) e b), a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminando la pena irrogata in quella di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 767 di multa, con declaratoria di improcedibilità dell'azione penale in relazione al reato di cui al capo c), estinto per prescrizione.
Rilevato, quanto alla denunciata carenza di motivazione in ordine all'insussistenza di ragioni di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. che quando l'imputato rinuncia ai motivi di appello, concordando esclusivamente la rideterminazione della pena, la motivazione sulla responsabilità è quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di appello non è tenuta a motivare nuovamente sull'an, proprio per effetto della rinuncia ai motivi sul punto da parte dell'imputato, sicché l'accordo sulla pena, ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3/08/2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli motivi non oggetto di rinuncia.
Considerato, poi, che la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504) ha affermato il principio condivisibile secondo il quale in tema di concordato in appello, ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata, non ricorrente nel caso al vaglio.
Ritenuto, quindi, che il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 , ID EP